Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 03/08/2007 n. 123

2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12/04/2006 n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;

t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonchè al criteri ed alle linee Guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile mo mento di insorgenza della malattia:

u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15/08/1991 n. 277;

v) introduzione dello strumento dell' interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23/04/2004 n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23/08/1988 n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonchè gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le ammini- strazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

Art. 2 - Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale

1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 19/09/1994 n. 626

1. Al decreto legislalivo 19/09/1994 n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell' articolo 7 è sostituito dal seguente: "3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi."

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: "3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli

articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori."

c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori"

d) all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma."

e) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonchè del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera

o)."

f) all'articolo i9, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza".

Art. 4 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 05/06/2003 n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28/08/1997 n. 281, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19/09/1994 n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 05/12/1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05/02/1998. In particolare, sono individuati:

a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;

b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell'ambito di competenza.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l'INAIL, l' IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraver- so la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196.

4. Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27/12/2006 n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera

a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:

a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27/12/2006 n. 296, a partire dal 1° luglio 2007;

b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.

5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24/11/1981 n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24/04/2004 n. 124.

7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 5 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 04/07/2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006 n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 08/04/2003 n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

 

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